Art. 42.
(Effetti della sospensione necessaria e dell'interruzione del processo).

      1. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 43. In ogni caso, il contribuente può proporre l'istanza di sospensione di cui all'articolo 47, ma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 7 del medesimo articolo 47.